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venerdì 16 settembre 2011

IVA 21% DAL 17/09/2011

Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa d'all'attuale 20% al 21%.
La nuova aliquota viene applicata dal 17/09/2011, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n.633/1972.
Per cui se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota applicabile è quella del 20%. Uguale applicazione nel caso in cui in data antecedente l'entrata in vigore sia stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, l'IVA da applicare è del 21%.
Per quanto riguarda le cessioni tramite documento di trasporto o di consegna di cui al D.P.R. n.472/1996, e cioè con fatturazione differita entro il 15 del mese successivo, si applica l'aliquota in vigore al momento in cui è stata effettuata la consegna. Ed anche le note di credito che si riferiscono ad operazioni precedenti con aliquota al 20%, riporteranno l'aliquota applicata nell'operazione principale a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi secondo quanto desposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n.633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura se antecedente.





giovedì 8 settembre 2011

IVA DAL 20% AL 21% - PASSO AVANTI O PASSO INDIETRO?



Squillano i telefoni di contabili e commercialisti, mentre a Roma si discute l'aumento della percentuale dell'Iva dal 20 al 21%. Cosa succederà? Come adeguarsi? Da quando? E su chi inciderà veramente tale aumento?
Rieccoci ancora una volta, dopo le modifiche del dicembre 1997, con applicazione a decorrere dal 01/01/1998 (Circolare n. 33/1997), con le mani dei nostri politici sulle aliquote iva.

Qualche nota basilare:
L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 26-10-1972,n.633 (G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972, suppl. ord. n. 1). 
In pratica l'acronimo IVA significa che è un imposta generale che colpisce l'incremento di valore che un bene o un servizio acquistano ad ogni passaggio economico (ecco perchè si parla di valore aggiunto). Infatti per i soggetti passivi di imposta, vale a dire gli imprenditori, l'Iva non è un vero e proprio costo, in quanto per loro l'iva che pagano ai fornitori di beni e servizi costituisce un credito nei confronti dell'Erario che portano in detrazione dell'iva a debito derivante dalle loro cessioni e che di conseguenza incassano dal consumatore finale. 
Quindi l'IVA rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, vale a dire, per i consumatori finali.
Distinguiamo a questo punto il “contribuente di fatto” (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta stessa ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.
L'Unione europea disciplina il tasso dell'IVA dei paesi membri, per cercare di mantenerli più o meno simili e ne pone dei limiti, minimo e massimo, il minimo è del 15% (applicato nel Lussemburgo, in alcune zone del Portogallo e a Cipro) e il massimo del 25% ( applicato da Danimarca, Ungheria e Svezia. Generalmente in ogni paese esistono poi delle aliquote ridotte per particolari prodotti o servizi.
In Italia esistono tre aliquote IVA:
  • 4%,aliquota minima, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
  • 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
  • 21% (ex 20%) aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.

Passiamo al dunque:
L'aumento dell'Iva resta economicamente neutrale per il soggetto passivo (imprenditore), lo stesso però deve attivarsi, in base alla propria attività e al sistema utilizzato per la fatturazione e liquidazione dell'iva, 
  • alla modifica dell'aliquota in utilizzo, ad esempio tramite intervento di manutenzione al registratore di cassa che richiederà quindi l'intervento di personale specializzato (vale a dire onere economico), tramite semplice aggiunta della nuova percentuale di aliquota nel programma informatico utilizzato dall'azienda (cosa che può avvenire senza ricorso ad assistenza esterna e quindi senza alcun onere). 
Quindi possiamo dire che oltre allo scopo principale (quadratura di bilancio entro il 2013 per l'Italia), questa operazione potrebbe generare un lieve aumento di lavoro per che si occupa di programma di contabilità fiscale in particolare per i registratori di cassa, per i quali di solito la manutenzione viene affidata “a mani esperte”.
E in generale per tutti i produttori di beni e servizi soggetti ad iva al 21%? cosa accadrà? Per loro, vista anche la crisi che da qualche anno ha investito l'Italia, come tutta l'Europa e l'USA, direi che un un ulteriore calo delle cessioni sia inevitabile, il consumatore finale vedrà aumentare ancora una volta i prezzi dei beni al consumo con inevitabile diminuzione della propria capacità di acquisto, un calo dei consumi è inevitabile a meno che gli imprenditori non decidano di assorbire loro il costo apportando modifiche ai listini dei prezzi, cosa che a catena si andrebbe a ripercuotere sul produttore iniziale. Trovandoci in Italia credo molto più probabile il caso opposto e cioè che gli imprenditori cerchino, nel giro di qualche mese, di recuperare le eventuali perdite economiche con un ulteriore aumento dei prezzi.  Se per l'impreditore abbiamo detto che si dovrà attivare con la più o meno semplice modifica dell'aliquota utilizzata, il consumatore finale in cosa dovrà attivarisi?
  • a  guadagnare di più, perchè questo 1% in più lo pagarà lui
 
E per il 2013?
Con l'aumento dell'Iva, insieme naturalmente alle altre manovre, per il 2013 si pensa di raggiungere questo pareggio di Bilancio voluto dalla Comunità Europea, quello che è certo è che le tasche dei comuni cittadini saranno più vuote e il divario fra le persone benestanti e i poveri e “nuovi poveri” diventerà sempre più grande. Questo è l'enorme difetto che sta presentando il Capitalismo, i ricchi sono sempre più ricchi, mentre il ceto medio si assottiglia e i poveri diventano sempre più poveri e più numerosi.


venerdì 2 settembre 2011

ARRIVA IL RAVVEDIMENTO SPRINT

E' partita il 6 luglio 2011 la tipologia di ravvedimento operoso, definito “veloce” o "spint", con l'entrata in in vigore del DL 98/2011.
Con questa modifica alla normativa del ravvedimento operoso è possibile usufruire di ulteriori agevolazioni se ci si ravvede entro i primi quattordici giorni di ritardo dalla scadenza originaria. Nello specifico per i primi quattordici giorni la sanzione si riduce a diventa, prima di tutto giornaliera e poi per chi usufruisce del ravvedimento operoso pari allo 0,2% giornaliero dal quindicesimo giorno in poi si passa alle percentuali del 3% entro il trentesimo giorno e del 3,75% dal trentunesimo giorno successivo.
Ecco una tabella esemplificativa:



Ritardo in giorni Sanzione principale Sanzione ridotta

applicata dall'Ufficio con ravvedimento
1 2,00% 0,20%
2 4,00% 0,40%
3 6,00% 0,60%
4 8,00% 0,80%
5 10,00% 1,00%
6 12,00% 1,20%
7 14,00% 1,40%
8 16,00% 1,60%
9 18,00% 1,80%
10 20,00% 2,00%
11 22,00% 2,20%
12 24,00% 2,40%
13 26,00% 2,60%
14 28,00% 2,80%
15 30,00% 3,00%
16 30,00% 3,00%
17 30,00% 3,00%
18 30,00% 3,00%
19 30,00% 3,00%
20 30,00% 3,00%
21 30,00% 3,00%
22 30,00% 3,00%
23 30,00% 3,00%
24 30,00% 3,00%
25 30,00% 3,00%
26 30,00% 3,00%
27 30,00% 3,00%
28 30,00% 3,00%
29 30,00% 3,00%
30 30,00% 3,00%
31 30,00% 3,75%