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venerdì 16 settembre 2011

IVA 21% DAL 17/09/2011

Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa d'all'attuale 20% al 21%.
La nuova aliquota viene applicata dal 17/09/2011, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n.633/1972.
Per cui se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota applicabile è quella del 20%. Uguale applicazione nel caso in cui in data antecedente l'entrata in vigore sia stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, l'IVA da applicare è del 21%.
Per quanto riguarda le cessioni tramite documento di trasporto o di consegna di cui al D.P.R. n.472/1996, e cioè con fatturazione differita entro il 15 del mese successivo, si applica l'aliquota in vigore al momento in cui è stata effettuata la consegna. Ed anche le note di credito che si riferiscono ad operazioni precedenti con aliquota al 20%, riporteranno l'aliquota applicata nell'operazione principale a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi secondo quanto desposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n.633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura se antecedente.





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